Domande Frequenti

È possibile consultare tutte le informazioni sulla misura del Reddito Energetico Regionale all'interno dell'iniziativa consultabile sul portale tematico delle Politiche Energetiche: https://www.regione.puglia.it/web/politiche-energetiche/reddito-energetico

L’elenco regionale degli operatori economici abilitati è consultabile nella sezione Albo: https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/albo

Ai sensi dell’art. 3 comma 1 (Beneficiari) dell’Avviso pubblico possono accedere alla misura le persone residenti in Puglia che siano:

  • a1. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari di unità abitative indipendenti, non in Condomìnio;
  • a2. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, titolari di diritti di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie, di unità abitative indipendenti, non in Condomìnio;
  • b1. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, proprietari di unità immobiliari facenti parte di edifici in Condomìnio. In questo casol’installazione è consentita sul lastrico solare o su superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato;
  • b2. clienti finali e titolari di punti di consegna dell’energia elettrica a uso domestico, titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, o diritto di superficie su unità immobiliari facenti parte di edifici in Condomìnio;
  • c. i Condomìni, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad esclusivo uso Condomìniale.
     

No, non può essere finanziato solo l’acquisto di un sistema di accumulo.
È possibile prevedere sistemi di accumulo solo a favore dei beneficiari di cui al precedente art. 3, comma 1, lettera c), ovvero i Condomìni.
Più in dettaglio, i Condomìni che presentano domanda per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili potranno prevedere un sistema di accumulo.

In questo caso il contributo massimo per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e l’immagazzinamento di euro 8.500,00 (IVA inclusa). 

Si, nell’Avviso è espressamente previsto che: 

  • il richiedente dovrà essere in possesso solo di una casella di posta elettronica ordinaria dove ricevere le comunicazioni inviate da Regione Puglia;
  • il richiedente dovrà essere in possesso di credenziali CIE/CNS/SPID utilizzando le credenziali di livello uguale o superiore al 2 per collegarsi alla piattaforma informatica (e validare le informazioni inserite dall’operatore economico).

Nell’Avviso pubblico sono previsti diversi contributi secondo le categorie dei beneficiari: 

Privati cittadini 
Contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per ciascun intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. 

Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, da abbinare comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica suindicati.

Condomini 
Contributo a fondo perduto fino a un massimo di euro 6.000,00 (IVA inclusa), per l’intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. 

È, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo: in questo caso il contributo massimo per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e l’immagazzinamento è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa).

La misura Reddito energetico prevede che: 

i privati cittadini possono richiedere un contributo a fondo perduto per l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. 

Una quota massima del 20 per cento del contributo può essere utilizzata per prevedere, oltre ai predetti impianti, l’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, da abbinare comunque ad uno degli impianti di produzione di energia elettrica su indicati.

I condomini possono richiedere un contributo a fondo perduto per l’acquisto e l’installazione di impianti fotovoltaici o microeolici per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti a uso condominiale. 

È, altresì, possibile prevedere sistemi di accumulo.

I beneficiari non dovranno anticipare alcuna spesa all'installatore.

Nel caso però il preventivo di spesa presentato dall’installatore e accettato dal beneficiario ecceda la quota del contributo a fondo perduto (per i privati fino a 6.000 euro, per i condomini fino ad 8.500 euro), lo stesso dovrà cofinanziare coprendo la differenza. 

Il contributo copre sia i costi di investimento (acquisto e installazione) che una parte delle spese d'esercizio (manutenzione e assicurazione decennale degli impianti, oneri di connessione, pratiche amministrative).

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 sono a carico degli utenti beneficiari le seguenti spese di esercizio:

  • il costo annuo del servizio di misura dell’energia prodotta svolto dal gestore di rete competente (per gli impianti in bassa tensione < 20 Kw si aggira sui euro 45/anno);
  • la disinstallazione degli impianti a fine vita degli impianti.  

No.

Nell'art. 6 comma 4 lettera a) (Requisiti di accesso) dell'Avviso pubblico è esplicitato che l’accesso ai benefici non è ammesso per unità abitative già fornite di impianti fotovoltaici e mini eolici.

No.
La Regione Puglia provvederà ad erogare il contributo in un’unica soluzione a favore dell'operatore economico. 

Il caricamento dei dati nella piattaforma informatica e la presentazione della Domanda di prenotazione al reddito è onere dell’operatore economico.

Il richiedente  potrà liberamente scegliere uno o più operatori economici, iscritti nell’Albo regionale reperibile al seguente link https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/albo e rivolgersi a loro per essere seguito per tutti gli aspetti inerenti l’iniziativa: dalla fattibilità dell’intervento fino alla manutenzione degli impianti una volta installati gli  impianti di produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili. 

Come indicato all'art. 7 comma 3 (Modalità di Presentazione della Domanda) dell'Avviso pubblico, il caricamento dei dati nella piattaforma informatica e la presentazione della Domanda di prenotazione al reddito è sempre onere dell’operatore economico.

Il richiedente che intende avvalersi del contributo del reddito energetico regionale non deve aver usufruito di altre eventuali agevolazioni comunitarie, statali o regionali in materia di energia incluso il superbonus o altre misure di detrazione/credito d’imposta per l’acquisto ed installazione degli impianti di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, per gli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per i sistemi di accumulo (limitatamente ai condomini). 

A titolo esemplificativo, laddove si sia usufruito esclusivamente del bonus facciate, in linea generale si potrà anche richiedere il contributo previsto con la misura del Reddito energetico regionale e installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Laddove si sia usufruito del Superbonus per un intervento di efficientamento energetico dell’proprio edificio senza però installare un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per gli impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e per i sistemi di accumulo (limitatamente ai condomini) potrà usufruire del contributo del Reddito energetico regionale.

L’elenco degli installatori è disponibile sul portale Politiche energetiche: https://politiche-energetiche.regione.puglia.it/albo

Si.
Ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettere a e b (Requisiti di accesso) dell’Avviso pubblico l’iter prevede due passaggi: 
1)    la verifica di ammissibilità della domanda;
2)    la valutazione ed attribuzione del punteggio.

Successivamente il Dirigente della Sezione competente adotta uno o più provvedimenti di ammissione al finanziamento che danno conto del rispetto dei criteri e modalità di assegnazione del contributo stabiliti dal Avviso in conformità al Regolamento.

Dell’esito della verifica sarà data comunicazione all’installatore e al richiedente attraverso la Piattaforma secondo le modalità indicate nelle linee guida che saranno messe a disposizione da parte di Regione Puglia.

All'art. 5 comma 1 lettera b. (Contributo richiedibile) del predetto Avviso è specificato che è possibile prevedere sistemi di accumulo unitamente all’intervento di acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici. 

In questo caso il contributo massimo per l’acquisto, l’installazione di impianti di energia elettrica e termica alimentati da fonti rinnovabili e l’immagazzinamento è pari a euro 8.500,00 (IVA inclusa) a favore dei beneficiari di cui all'art. 3 comma 1 lettera c. del predetto Avviso, ovvero i Condomìni, così come definiti dal Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (contabilizzazione del calore), situati nel territorio regionale, per le utenze relative ai consumi di energia elettrica per il funzionamento degli impianti ad esclusivo uso Condomìniale.

L'art. 7 (Modalità di presentazione della domanda) del predetto Avviso esplicita le informazioni e i documenti necessari per la presentazione della domanda di prenotazione.

All'art. 6 comma 1 lettera c. (Requisiti di Accesso) dell'Avviso pubblico è specificato che l’accesso al beneficio è riservato alle persone fisiche, titolari di utenze residenziali domestiche con ISEE corrente non superiore a euro 20.000 (ventimila).

L'Avviso pubblico specifica che:

  • nel caso in cui il beneficiario sia il condominio il richiedente coincide con l’amministratore dello stesso;
  • negli altri casi per Richiedente si intende il componente del nucleo familiare in possesso dei requisiti di accesso di cui all’art. 4 della legge regionale, che presenta la domanda di accesso alla misura del Reddito energetico regionale.

Per accedere alla misura è richiesto ISEE ordinario. 

Si richiede l'invio di ISEE corrente qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come rilevata ai sensi del comma 2 del DPCM n. 159/2013, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti del nucleo familiare nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle variazioni della situazione lavorativa esplicitate all'art. 9 del predetto DPCM.

La domanda di iscrizione e la relativa modulistica dovranno essere compilati dagli operatori economici che hanno aderito all'iniziativa per conto dei beneficiari, utilizzando esclusivamente la piattaforma telematica  dal 25/05/2022 e fino al 22/08/2022.

L'art. 7 comma 8 (Modalità di presentazione della domanda) dell'Avviso pubblico specifica che il componente affetto da invalidità o handicap o affetto da disabilità grave e/o non autosufficienza riconosciuto dalla autorità competenti debba far parte del nucleo familiare.

L’installatore è tenuto ad acquisire la relativa documentazione, anche sottoforma di autocertificazione, ai sensi degli art. 46 – 47 e 76 del DPR 445/2000.
Il possesso del requisito per l’acquisizione del relativo punteggio dovrà essere verificato. Tale evidenza dovrà essere autodichiarata in fase di presentazione della domanda e sarà soggetta a controllo regionale. 

SI.
Il Decreto Legge n. 76/2020 (convertito con Legge n. 120/2020) ha introdotto una importante novità in materia di autocertificazioni, che sono diventate normale misura di semplificazione documentale non soltanto nei rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi, ma anche nei rapporti tra privati, a prescindere dal loro preventivo consenso.

Infatti, mentre prima dell’entrata in vigore del decreto, le autocertificazioni erano possibili solo verso i privati che vi acconsentivano, com’era previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, adesso allo stesso art. 2 è stata soppressa la condizione del consenso dei privati destinatari dei documenti. Anche questi ultimi ora sono obbligati ad accettare le autocertificazioni.

I privati tenuti ad accettare l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva possono richiedere, con il consenso del dichiarante, un controllo all’amministrazione competente al rilascio della relativa certificazione, che è tenuta a fornire conferma scritta, anche attraverso l’uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati in suo possesso.

La richiesta deve riportare un esplicito riferimento all’autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della repubblica n. 445/2000) e ai successivi controlli previsti dall’articolo 71 e, come già avviene tra le pubbliche amministrazioni, si può rilasciare gratuitamente una visura o la conferma dei dati, senza la necessità di dover siglare accordi specifici.

Infatti, per i privati che intendano effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, all’art. 71, comma 4 DPR n. 445/2000, è stato abolito l’obbligo di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate.

Oltre ad agevolare i cittadini, questa novità fornisce ai privati più garanzie, perché li mette nella condizione di effettuare gli accertamenti che ritengono necessari. A tal fine, I MODULI PER L'AUTOCERTIFICAZIONE DA PRESENTARE AI PRIVATI, dovranno riportare in calce la seguente dicitura: “Autorizzo il soggetto privato che riceve questa autocertificazione a verificare i dati in essa contenuti rivolgendosi alle amministrazioni competenti”.

No.
L'art. 10 comma 2 (Valutazione delle domande) dell'Avviso Pubblico, prevede la possibilità di accedere ad un punteggio premiale nel caso il soggetto richiedente abbia effettuato degli interventi di efficienza energetica effettuati sul patrimonio edilizio oggetto di intervento.

Solo nel caso si voglia usufruire dei 5 punti previsti, il richiedente deve presentare l’attestato di prestazione energetica pre e post operam da cui si evinca il miglioramento di almeno una classe energetica.
In tutti gli altri casi questi documenti non sono obbligatori.

No.
L’Avviso Pubblico concede un contributo al privato cittadino, che rientra nei requisiti previsti, per l’acquisto e installazione di impianti fotovoltaici o solari termo-fotovoltaici o microeolici (impianto principale).

Se si prevede la realizzazione di uno degli impianti principali, una quota massima del 20 per cento del contributo può essere destinata all’acquisto e l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria (impianto secondario).